Pag. 6


ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1.    Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A)    Necessità dell'intervento normativo.

        Con il presente disegno di legge viene completato e semplificato il quadro di riferimento normativo del settore della produzione agricola con metodo biologico attraverso la ricognizione e la ridefinizione delle competenze già previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, in materia e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento (CEE) n. 2092/91, attraverso il riordino degli organismi consultivi operanti nel settore, la revisione del sistema di autorizzazione e vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione nonché attraverso la realizzazione di un apposito sistema sanzionatorio.
        Particolare rilevanza assumono le attività di agricoltura biologica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulla salvaguardia e sull'equilibrio delle stesse.
        In particolare:

            a) si prevede un sistema di concertazione permanente fra l'Autorità competente nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i temi d'interesse dell'Unione europea, o d'interesse concorrente fra l'autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome o di competenza di queste se rilevanti ai fini del corretto e uniforme funzionamento del sistema normativo e di controllo delle produzioni dell'agricoltura biologica nonché della loro incentivazione a dimensione interregionale e nazionale;

            b) si prevede la possibilità di organizzazione a base territoriale e di «distretto» delle imprese, di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e di adeguare la normativa in materia di organizzazioni dei produttori e di accordi di tipo interprofessionale per favorire il miglioramento dell'organizzazione economica del settore dell'agricoltura biologica;

            c) si adeguano la normativa e le disposizioni vigenti in materia di etichettatura e di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, definendo anche apposite norme di attuazione della legislazione europea e nazionale, in particolare per i comparti zootecnico, del vino, cementiero e dei fertilizzanti, e prevedendo la creazione di un logo nazionale;

            d) si prevedono strumenti e interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la

 

Pag. 7

partecipazione degli operatori interessati, anche al fine di favorire la diffusione di tali prodotti sui mercati internazionali.

B)    Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Per quanto concerne la compatibilità della legislazione nazionale vigente non sussistono incompatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento comunitario da cui trae origine e con quello nazionale.

C)    Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Circa la compatibilità con le competenze regionali si ritiene che non possano sussistere riflessi in ordine alle previste normative attribuite alle regioni perché il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le disposizioni contenute nel provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.