1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Con il presente disegno di legge viene completato e semplificato il quadro di riferimento normativo del settore della produzione agricola con metodo biologico attraverso la ricognizione e la ridefinizione delle competenze già previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, in materia e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento (CEE) n. 2092/91, attraverso il riordino degli organismi consultivi operanti nel settore, la revisione del sistema di autorizzazione e vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione nonché attraverso la realizzazione di un apposito sistema sanzionatorio.
Particolare rilevanza assumono le attività di agricoltura biologica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulla salvaguardia e sull'equilibrio delle stesse.
In particolare:
a) si prevede un sistema di concertazione permanente fra l'Autorità competente nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per i temi d'interesse dell'Unione europea, o d'interesse concorrente fra l'autorità competente nazionale e le regioni e le province autonome o di competenza di queste se rilevanti ai fini del corretto e uniforme funzionamento del sistema normativo e di controllo delle produzioni dell'agricoltura biologica nonché della loro incentivazione a dimensione interregionale e nazionale;
b) si prevede la possibilità di organizzazione a base territoriale e di «distretto» delle imprese, di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e di adeguare la normativa in materia di organizzazioni dei produttori e di accordi di tipo interprofessionale per favorire il miglioramento dell'organizzazione economica del settore dell'agricoltura biologica;
c) si adeguano la normativa e le disposizioni vigenti in materia di etichettatura e di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, definendo anche apposite norme di attuazione della legislazione europea e nazionale, in particolare per i comparti zootecnico, del vino, cementiero e dei fertilizzanti, e prevedendo la creazione di un logo nazionale;
d) si prevedono strumenti e interventi per l'indirizzo, il coordinamento e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti dell'agricoltura biologica, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Per quanto concerne la compatibilità della legislazione nazionale vigente non sussistono incompatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento comunitario da cui trae origine e con quello nazionale.
C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Circa la compatibilità con le competenze regionali si ritiene che non possano sussistere riflessi in ordine alle previste normative attribuite alle regioni perché il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le disposizioni contenute nel provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.